Con la recente ordinanza n. 3462/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale per le imprese: la protezione dei dati personali in relazione all’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione (GPS) installati sui veicoli aziendali assegnati ai dipendenti.
Sebbene tali sistemi siano degli strumenti ad oggi indispensabili per ottimizzare i percorsi e tutelare il patrimonio aziendale, essi rappresentano potenzialmente una forma di controllo a distanza del lavoratore e richiedono, quindi, il pieno rispetto della normativa privacy, così come di quella giuslavoristica (attraverso il contemperamento tra le esigenze organizzative dell’impresa e la tutela dei diritti dei lavoratori).
La Corte si è così pronunciata su una vicenda che traeva origine dall’ordinanza-ingiunzione con cui il Garante della Privacy aveva sanzionato un’impresa esercente attività di trasporto merci su strada per conto terzi, per non aver notificato al Garante il trattamento relativo al sistema di geolocalizzazione installato sui propri veicoli.
Dal punto di vista della normativa privacy, i Giudici hanno chiarito che la geolocalizzazione dei veicoli aziendali costituisce sempre un trattamento di dati personali riferibili ai lavoratori; nello specifico, la Corte ha precisato che il trattamento sussiste anche quando l’identificazione del conducente avviene in maniera indiretta (ad esempio, tramite l’assegnazione esclusiva o in misura prevalente del mezzo oppure mediante l’incrocio dei dati di posizione del veicolo con altre informazioni aziendali) e consenta, quindi, di risalire ad una determinata persona fisica.
La possibilità di identificazione del dipendente, in via diretta o indiretta, rende dunque imprescindibile il rispetto della normativa privacy.
La pronuncia richiamata, che fa riferimento alla normativa previgente ad oggi sostituita dal Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. n. 101/2018, conserva una piena attualità ed importanza sotto molteplici profili. Infatti, sebbene l’obbligo formale di notificazione al Garante sia stato abolito, le imprese che installano e utilizzano sistemi GPS sui propri veicoli, oltre al previo accordo sindacale o, in mancanza, all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sono oggi tenute a osservare rigorosi adempimenti, tra cui:
- individuazione della corretta base giuridica del trattamento;
- erogazione di un’informativa chiara e completa ai dipendenti interessati;
- annotazione nel Registro delle attività di trattamento (ex art. 30 GDPR);
- valutazione d’impatto (DPIA), necessaria qualora il sistema presenti rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.
L’uso corretto dei sistemi di geolocalizzazione, alla luce degli adempimenti richiesti in materia di protezione dei dati personali, rispetta i diritti dei lavoratori e tutela altresì l’azienda dal rischio di pesanti sanzioni amministrative per la loro inosservanza.
Dal punto di vista della disciplina giuslavoristica, questa recente pronuncia ha altresì ricordato che «la localizzazione dei veicoli può comportare una forma di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» e, dunque, che l’utilizzo di tali sistemi deve avvenire nel rispetto dei limiti dell’art. 4, Statuto Lavoratori (disciplina richiamata anche nel Codice Privacy e dal GDPR, nonché dal provv. del Garante Privacy n. 370/2011).
L’art. 4 St. Lav. è stato, con il c.d. Jobs Act (riforma del 2015), riscritto, ampliando le “maglie” del controllo a distanza dei lavoratori; occorre tuttavia prestarvi particolare attenzione perché è prescritto che l’utilizzo di impianti ed apparecchiature di controllo, «richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori», possono essere installati soltanto previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Tale norma prescrive, cioè, che sin dall’installazione – di impianti che anche solo possano permettere il controllo dell’attività di prestatori di lavoro – occorre valutare le finalità dell’utilizzo dell’impianto, nonché acquisire un accordo sindacale o un’autorizzazione dell’Ispettorato (per un breve approfondimento sul tema strettamente correlato degli impianti di videosorveglianza rimandiamo a https://www.studiodlav.it/le-immagini-delle-telecamere-di-videosorveglianza-sul-posto-di-lavoro-possono-essere-utilizzate-a-fini-disciplinari/).
Lo Studio legale Cartwright Pescatore e lo Studio Legale Ghezzi Nicoli Retus Rondo restano naturalmente a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in tema e per supportare la vostra impresa nell’adeguamento dei sistemi di geolocalizzazione alla normativa vigente.