CBAM: the latest updates on the final phase and new compliance requirements

A partire dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la fase definitiva del CBAM, istituito dal Regolamento (UE) 2023/956. Il CBAM rappresenta uno strumento di riequilibrio ambientale ideato per allineare i costi ambientali dei prodotti importati a quelli imposti ai beni europei. Attraverso l’acquisto di certificati equivalenti alle emissioni incorporate, viene attribuito un valore economico alla  emessa, rendendo trasparente il costo climatico dei beni importati.

Durante la fase transitoria, compresa tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2025, gli importatori non erano tenuti all’acquisto dei certificati, ma solamente a rendere una dichiarazione trimestrale circa le emissioni incorporate nei prodotti soggetti al regolamento CBAM. Prima dell’avvio della fase definitiva, due interventi normativi hanno completato e in parte ridisegnato il meccanismo:

  • il Regolamento (UE) 2025/2083, adottato nell’ambito del pacchetto Omnibus I, che ha introdotto la soglia di esenzione de minimis, ridefinendo il ruolo del dichiarante CBAM autorizzato e spostando in avanti le scadenze dichiarative;
  • il pacchetto di atti di esecuzione pubblicato nel dicembre 2025, che ha completato l’architettura del meccanismo.

Attualmente, il Regolamento si applica agli importatori che superino superano la soglia unica basata sulla massa netta cumulativa, fissata in 50 tonnellate per anno civile, applicabile alle merci rientranti nell’oggetto del CBAM. Tale soglia, tuttavia, non opera con riferimento all’importazione dell’energia elettrica e dell’idrogeno e, in caso di superamento, gli obblighi di acquisto dei crediti carbonici si applicheranno alla totalità delle merci importate e non solamente alla mera eccedenza rispetto alle 50 tonnellate.

Il calendario degli adempimenti

Le emissioni incorporate nelle merci importate a partire dal 1° gennaio 2026 sono già oggetto di obbligo sostanziale, benché la relativa provvista finanziaria sia differita.

Dal 1° febbraio 2027 verrà aperta la piattaforma centrale comune per l’acquisto dei certificati, accessibile esclusivamente dal registro CBAM ai dichiaranti autorizzati.

Entro il 30 settembre 2027 i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno presentare la prima dichiarazione CBAM annuale, relativa alle importazioni del 2026, e, contestualmente, restituire i certificati corrispondenti.

A partire dal 2027 sarà obbligatorio per tutti i dichiaranti detenere, al termine di ciascun trimestre, sul proprio conto un numero di certificati pari ad almeno il 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno civile.

La determinazione dell’obbligo

Il numero dei certificati da restituire è determinato attraverso una formula di calcolo che prende in considerazione fattori differenti:

  • emissioni incorporate dirette: sono le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento consumata durante i processi di produzione;
  • emissioni incorporate indirette: sono le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica impiegata nei processi di produzione delle merci;
  • quota di assegnazione gratuita (free allocation): si tratta di un fattore di adeguamento la cui portata è destinata ad azzerarsi entro il 2034;
  • prezzo del carbonio pagato presso un Paese terzo: è l’importo monetario versato in un Paese terzo, nell’ambito di un regime di riduzione delle emissioni di carbonio, sotto forma di tassa, prelievo o imposta o di quote di emissioni nell’ambito di un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciati durante la produzione delle merci.

I fattori di calcolo appena riportati possono essere determinati facendo uso di valori effettivi o valori predefiniti, quest’ultima soluzione è quella da applicare nell’ipotesi in cui non si disponga di dati verificati da un verificatore accreditato. Tale eventualità, vista anche la tendenziale maggior onerosità dei valori predefiniti, costituisce un incentivo a far sì che tutti i soggetti lungo la catena del valore comunichino con assoluta trasparenza le informazioni relative alle emissioni e d’interesse per i dichiaranti CBAM autorizzati. Da ciò deriva anche l’importante ruolo ricoperto dagli operatori stabiliti al di fuori dell’Unione europea e la necessità che essi stessi si dotino di un apposito monitoring plan per la rilevazione delle emissioni coinvolte nel processo produttivo delle merci CBAM.

In particolar modo, gli aggiornamenti forniti sulla disciplina, hanno meglio chiarito il ruolo che i precursori (beni CBAM impiegati nella produzione di beni complessi) hanno nel calcolo delle emissioni incorporate. Anche con riferimento a questi ultimi valgono le medesime regole in materia di verificazione dei dati. L’organizzazione della catena del valore e la predisposizione di canali informativi agili sono, di conseguenza, elementi che possono influire notevolmente sull’onerosità degli adempimenti introdotti dal CBAM.

Per semplificare i vari passaggi, Commissione sta predisponendo form il più possibile standardizzati e appositi registri virtuali, il cui utilizzo è fortemente raccomandato, per garantire la massima condivisione possibile delle informazioni tra i soggetti interessati dalla disciplina.

Gli obblighi previsti dal Regolamento non sono statici, ma richiedono un forte coordinamento tra le parti interessate lungo la catena del valore ed un costante aggiornamento degli strumenti organizzativi adottati per far fronte agli adempimenti introdotti.

Lo Studio è ovviamente a disposizione per qualsiasi approfondimento e per fornire ai propri Clienti una assistenza completa in ambito CBAM.

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