L’art. 2504 quater c.c. preclude in maniera assoluta l’impugnabilità dell’atto di fusione in seguito all’iscrizione nel registro delle imprese, salvo il risarcimento del danno.

Un commento alla sentenza n. 5602/2020 della Cassazione, sezione I civile, pubblicata il 28 febbraio 2020.

L’avvenuta iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese ne preclude l’impugnabilità

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