il CBAM è entrato nella sua fase definitiva di attuazione

Il 1° gennaio 2026 il CBAM è entrato nella sua fase definitiva di attuazione e, a tal fine, sono stati adottati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale alcuni regolamenti di esecuzione che disciplineranno gli aspetti operativi ed applicativi della disciplina CBAM.

In particolare, sono stati pubblicati ed approvati:

  1. il regolamento di esecuzione n. 2025/2548 che disciplina il calcolo e la pubblicazione del prezzo dei certificati CBAM e secondo il quale il prezzo dei certificati CBAM sarà determinato tenendo conto delle aste delle quote EU-ETS su base trimestrale, ovvero settimanale, a seconda che il prezzo riguardi certificati rispettivamente relativi alle emissioni incorporate nelle merci importate per l’anno 2026, ovvero per l’anno 2027;
  2. i regolamenti di esecuzione n. 2025/2546 e n. 2025/2551 rispettivamente relativi (i) ai principi di verifica che il verificatori accreditati dovranno seguire per la verifica delle c.d. emissioni incorporate effettive (inclusa la tematica delle c.d. visite in loco) e (ii) alle modalità di accreditamento dei verificatori accreditati (inclusa la tematica del mutuo riconoscimento degli organismi di accreditamento);
  3. il regolamento di esecuzione n. 2025/2547 avente ad oggetto le modalità di calcolo delle emissioni incorporate;
  4. il regolamento di esecuzione n. 2025/2549 che ha modificato il regolamento di esecuzione relativo alla procedura di autorizzazione prevalentemente nella parte avente ad oggetto la disciplina della revoca dell’autorizzazione;
  5. il regolamento di esecuzione n. 2025/2550 che ha modificato il regolamento di esecuzione relativo al registro CBAM, prevedendo una maggiore interoperabilità tra le varie sezioni del registro e introducendo alcune nuove funzionalità;
  6. il regolamento di esecuzione n. 2025/2619 avente ad oggetto le informazioni scambiate e fornite dall’autorità doganale al MASE e alla Commissione Europea per consentire un controllo più stringente della normativa CBAM, prevedendo scambi automatizzati e “a richiesta”;
  7. il regolamento di esecuzione n. 2025/2621 che ha determinato i default values applicabili a partire dall’anno 2026, i quali variano in modo estremamente significativo in base non solo al tipo di prodotto importato, ma anche e soprattutto alla sua origine;
  8. il regolamento di esecuzione n. 2025/2620 relativo alle modalità di assegnazione gratuita dei certificati CBAM.

Ad oggi, invece, non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proposta di modifica al regolamento CBAM che dovrebbe, tra le altre cose, ampliare l’ambito di applicazione della normativa ad alcuni prodotti downstream e introdurre la possibilità di escludere anche solo temporaneamente dal CBAM alcuni prodotti per tutelare il mercato interno.

Lo Studio è ovviamente a disposizione dei propri clienti per assisterli in qualsiasi aspetto relativo all’applicazione del CBAM, incluso quello relativo alla presentazione della domanda di autorizzazione a dichiarante CBAM autorizzato, tenuto conto che, a partire dall’1 gennaio 2026, le merci soggette a CBAM potranno essere importate in UE solo (i) da coloro che avranno ottenuto detta autorizzazione, ovvero (ii) temporaneamente fino al 31 marzo 2026, da coloro che avranno presentato la relativa domanda.

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