Diritto di Recesso Online: nuovi obblighi per i venditori

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono state introdotte importanti novità con riguardo alla disciplina dei contratti a distanza conclusi con i consumatori, incluse quindi le vendite online.

Il provvedimento di legge, entrato formalmente in vigore il 23 gennaio 2026 ed applicabile ai contratti stipulati dopo il 19 giugno 2026, modifica la precedente cornice normativa rilevante in materia di e-commerce, oltre che il Testo Unico Bancario e il Codice delle Assicurazioni Private, e recepisce, sotto la spinta della digitalizzazione dei mercati, nuovi standard europei di trasparenza e tutela del consumatore.

Una delle principali novità introdotte risiede infatti nell’introduzione nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) dell’art. 54-bis rubricato “Esercizio del diritto di recesso dei contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online” che prevede l’introduzione della cosiddetta “funzione digitale di recesso”; funzione che, in un’ottica di semplificazione, deve consentire al consumatore di poter recedere dal contratto direttamente online.

Nell’ambito dei contratti a distanza conclusi online, il venditore è pertanto chiamato a predisporre un’interfaccia del sito che consenta al consumatore di esercitare il recesso avvalendosi di questa nuova funzione digitale, inviando una dichiarazione idonea ad informare della decisione di recedere dal contratto.

Tale modalità dovrà consentire al consumatore di fornire le seguenti informazioni:

  1. il proprio nome;
  2. le informazioni che identificano il contratto dal quale si intende recedere;
  3. il mezzo elettronico tramite il quale la conferma del recesso viene inviata al consumatore.

L’innovativa funzione qui descritta dovrà essere indicata sull’interfaccia digitale (sito o app) in maniera chiara e facilmente leggibile, recando la dicitura “recedere dal contratto qui” o altra formulazione equivalente, nonché resa disponibile, oltre che ben visibile, per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso.

Una volta compilata la dichiarazione, il consumatore deve poterla trasmettere tramite una modalità di conferma indicata con la dicitura “conferma di recesso” o equivalente. A seguito dell’invio, il professionista dovrà a sua volta trasmettere al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento su supporto durevole, contenente il testo della dichiarazione, data e ora di trasmissione. Il diritto di recesso, pertanto, si considererà validamente esercitato se la dichiarazione online sarà trasmessa dal consumatore prima della scadenza del termine previsto.

Il rispetto dei nuovi obblighi richiederà, quindi, da parte di tutti i soggetti e le imprese che vendono beni e servizi tramite piattaforme di e-commerce, una revisione delle proprie condizioni generali di contratto, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi informativi, e un contestuale adeguamento delle funzioni della piattaforma, con l’implementazione di un’apposita funzione di recesso che soddisfi le caratteristiche previste dal nuovo art. 54 bis del Codice del consumo.

Inoltre, l’osservanza delle nuove regole in materia sarà oggetto di controllo da parte delle autorità del settore e l’accertata violazione degli obblighi informativi potrà determinare anche la nullità del contratto stesso oltre che sanzioni pecuniarie a carico del venditore inadempiente.

Lo Studio è ovviamente a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti sul tema nonchè assistenza a tutte le Imprese che operino anche nel commercio elettronico.

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