In forza del Regolamento UE n. 956/2023 (c.d. Regolamento CBAM), a far data dall’1 gennaio 2026, i prodotti soggetti a CBAM (ossia, cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio ed idrogeno) potranno essere importati in UE solo da coloro che avranno preventivamente ottenuto dall’autorità nazionale competente la qualifica di “Dichiarante CBAM Autorizzato”.
Il 18 marzo 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento di esecuzione n. 2025/486, che disciplina le condizioni e le procedure relative alla qualifica di Dichiarante CBAM Autorizzato.
In particolare, sulla base del Regolamento di esecuzione:
- La domanda per ottenere l’autorizzazione a Dichiarante CBAM Autorizzato deve essere presentata all’autorità nazionale competente (in Italia, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, MASE) tramite il registro CBAM in formato elettronico (art. 1 Regolamento di esecuzione), che avrà 120 giorni per svolgere la relativa istruttoria ed emettere una decisione in merito (salvo proroga fino a 180 giorni in presenza di richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni).
- Ai sensi degli artt. 1 e 4 del Regolamento di esecuzione, la domanda di autorizzazione dovrà contenere le informazioni sul richiedente previste dall’art. 5 del Regolamento CBAM, tra le quali assumono particolare rilievo:
- la certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
- l’autocertificazione da parte del richiedente attestante l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l’anno della domanda, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
- le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall’autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
- la stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddivisi per tipo di merci, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo.
- La domanda di autorizzazione sarà accolta se il richiedente soddisfa i criteri di cui all’art. 17, par. 2 del Regolamento CBAM, ossia se il richiedente:
- non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, e in particolare non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
- dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento.
- Ai sensi degli artt. 4 e 11 del Regolamento di esecuzione, la valutazione sulla sussistenza dei criteri di cui all’art. 17, par. 2 del Regolamento CBAM può basarsi sulle conclusioni di esperti, sulle conclusioni di terzi e/o anche sull’audit fornito dallo stesso richiedente, previa consultazione con la Commissione Europea e con le altre autorità nazionali competenti.
- Nel caso in cui l’autorità nazionale competente intendesse rigettare la richiesta di autorizzazione, al richiedente verrà notificato un preavviso di diniego permettendogli di fornire osservazioni. Nel caso in cui anche le osservazioni dovessero essere rigettate e quindi l’autorità nazionale dovesse confermare il diniego dell’autorizzazione, il richiedente avrà diritto a ricorrere giudizialmente avverso il provvedimento definitivo di diniego (art. 5 Regolamento di esecuzione).
Il Regolamento di esecuzione si applica a far data dal 28 marzo 2025.
Lo Studio resta naturalmente a disposizione per approfondire e valutare i casi specifici ed assistere i propri clienti nella procedura volta ad ottenere l’autorizzazione a Dichiarante CBAM Autorizzato.