FAQ RIGUARDO ALL’OBBLIGO DI “ADOPERARSI AL MASSIMO”

Il 22 novembre 2024 la Commissione Europea ha pubblicato un documento di FAQ che fornisce chiarimenti su vari aspetti relativi all’art. 8 bis del Regolamento 833/2014.

Concetto di “adoperarsi al massimo”

Innanzitutto, il concetto di “adoperarsi al massimo” deve essere compreso nel contesto del Regolamento 1745/2024, che stabilisce che tale obbligo comprende tutte le azioni necessarie per prevenire la compromissione delle misure restrittive. Ciò include l’attuazione di politiche, controlli e procedure appropriati per una gestione efficace del rischio.

Inoltre, le FAQ spiegano la differenza tra “elusione”, che coinvolge attività volte a evitare l’applicazione delle misure restrittive, e “compromissione”, che si riferisce ad azioni che contrastano gli obiettivi di tali misure.

Obblighi degli operatori dell’UE per le entità non-UE

L’obbligo ai sensi dell’art. 8 bis si estende alle entità situate al di fuori dell’UE, possedute o controllate da operatori dell’UE, inclusi quelle situate in Russia.

A tal riguardo, gli operatori dell’UE devono adottare misure appropriate in base alle loro dimensioni, risorse, settore di mercato e livello di controllo sull’entità estera. In tal senso, un operatore dell’UE non può essere ritenuto responsabile per le azioni di un’entità non-UE che violano le sanzioni se non è in grado di esercitare il controllo a causa di fattori esterni, come la legislazione di paesi terzi. Tuttavia, se la mancanza di controllo è dovuta alle azioni dello stesso operatore dell’UE, potrebbe sorgere una responsabilità.

Pertanto, per dimostrare la conformità all’art. 8 bis, gli operatori dell’UE devono assicurarsi di essere a conoscenza delle attività delle entità non-UE che possiedono o controllano. Questo può essere realizzato attraverso programmi di conformità interni, condivisione di standard aziendali, distribuzione di newsletter e avvisi, implementazione di reportistica obbligatoria, formazione del personale sulle sanzioni e istituzione di procedure per una rapida risposta alle violazioni.

Inoltre, l’entità non-UE potrebbe impegnarsi pubblicamente a astenersi da attività che potrebbero compromettere le sanzioni dell’UE o le politiche di conformità dell’operatore dell’UE.

Responsabilità degli operatori dell’UE

Per quanto riguarda la responsabilità, se un operatore dell’UE è a conoscenza del fatto che le attività di un’entità non-UE che possiede o controlla compromettono le misure restrittive e sceglie di accettare queste attività, ciò costituisce una violazione dell’art. 8 bis, in quanto l’operatore dell’UE non può essere considerato aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire che l’entità non-UE violi le sanzioni dell’UE.

Questo potrebbe anche violare l’art. 12 del Regolamento 833/2014, che prevede un divieto di partecipare consapevolmente e intenzionalmente ad attività che eludono i divieti, anche se l’intento non è quello di farlo, purché il partecipante sia a conoscenza delle potenziali conseguenze e accetti tale possibilità.

In questo contesto, va osservato che il considerando 36 del Regolamento 2024/1745 chiarisce che la protezione della responsabilità concessa agli operatori dell’UE – se ignoravano e non avevano motivo ragionevole di sospettare che le loro azioni avrebbero violato le misure restrittive – non può essere invocata se non hanno esercitato la diligenza dovuta. Tale diligenza dovuta implica essere a conoscenza delle attività delle entità non-UE che possiedono o controllano.

Sanzioni dell’UE e obblighi di esportazione

Infine, le FAQ chiariscono che le sanzioni dell’UE non impongono obblighi alle entità in Russia o in altri paesi terzi che sono possedute o controllate da operatori dell’UE. Gli obblighi sono invece imposti solo agli operatori dell’UE che possiedono o controllano tali entità.

Pertanto, se un’entità posseduta o controllata da un operatore dell’UE produce o commercia beni soggetti a un divieto di esportazione e l’operatore dell’UE non riesce a prevenire la loro fornitura ai clienti russi, allora l’operatore dell’UE non può essere considerato aver adottato tutte le azioni necessarie per impedire all’entità di compromettere le misure restrittive.

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