Direttiva 1226/2024: definizione di reati e sanzioni per violazione delle misure restrittive UE
Il 24 aprile 2024 è stata pubblicata la Direttiva 1226/2024 che definisce i reati e le relative sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE. L’obiettivo è quello di stabilire delle norme minime in materia di azione penale per la violazione o l’elusione di tali misure restrittive.
In tal senso, gli Stati membri devono identificare le condotte che violano le misure restrittive dell’UE e criminalizzarle. Queste condotte sono principalmente previste nei regolamenti che prevedono sanzioni nei confronti della Russia, così come nelle attività connesse all’importazione ed esportazione dei beni a duplice uso.
A tal riguardo, la Direttiva impone agli Stati membri di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per le persone fisiche (come la reclusione o il ritiro di permessi e autorizzazioni) che per le persone giuridiche (tramite sanzioni pecuniarie).
Inoltre, la responsabilità delle persone giuridiche potrebbe comportare modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.lgs. 231/2001.
La Direttiva è entrata in vigore il 19 maggio 2024, e gli Stati membri avranno 1 anno per attuarla a partire da quella data.
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Comunicato tecnico di UAMA
In conformità al Reg. 833/2014, il 26 aprile u.s. l’Autorità Nazionale (UAMA) ha pubblicato un comunicato riguardante la presentazione di richieste relative a operazioni infragruppo tra società russe controllate da società dell’UE.
In sostanza, l’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014 impone il divieto di fornire, vendere, trasferire o esportare beni e servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Tale divieto si applica a servizi contabili, di auditing, di architettura, di ingegneria, di consulenza giuridica, di informatica, di marketing, ecc.
Inoltre, l’articolo prevede un’eccezione per i servizi infragruppo, per le quali il divieto non si applica alle società russe che sono di proprietà o sotto il controllo di una società registrata in uno Stato dell’UE (o in un paese partner come la Svizzera, gli Stati Uniti d’America, il Giappone, il Regno Unito, la Corea Del Sud, l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e la Norvegia).
Tuttavia, a partire dal 20 giugno 2024, sarà richiesta un’autorizzazione all’UAMA per fornire tali servizi anche all’interno del gruppo.
A tal proposito, l’UAMA ha pubblicato il comunicato tecnico riguardante le modalità per presentare richieste di deroga secondo l’art. 5 quindecies, comma 10, lettera h del Reg. 833/2014 disponibile sul seguente link.