Scheda aggiornata al 21 dicembre 2023

A.           IL PRIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio dell’UE ha adottato il primo pacchetto di misure in modo da sanzionare le recenti azioni portate a termine dalla Russia.

Nello specifico, vengono imposte restrizioni per quanto riguarda l’accesso al mercato dei capitali, vietando il finanziamento della Russia, del suo governo e della sua Banca centrale.

Nel dettaglio, è vietato l’acquisto o la vendita, la prestazione di servizi di investimento, ovvero qualunque altra negoziazione riguardante valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da parte della Russia e del suo governo, dalla Banca centrale russa o da altre entità che agiscano per suo conto o sotto la sua direzione.

Tuttavia, tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’UE e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.

Per quanto riguarda, le regioni di Donetsk e Luhansk, il Consiglio dell’UE ha ritenuto che deve essere vietata l’importazione nell’UE di merci provenienti da tali zone, ad eccezione delle merci che hanno ottenuto un certificato d’origine dal governo dell’Ucraina.

Inoltre, vengono imposte restrizioni allo scambio di beni e tecnologie da utilizzare nelle regioni di Donetsk e Luhansk, vietando i servizi nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell’energia o dell’esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. Il 1° marzo 2022 è stato pubblicato l’allegato con l’elenco dei beni e delle tecnologie vietate.

B.            IL SECONDO PACCHETTO DI SANZIONI UE

Le sanzioni finanziarie

In data 25 febbraio 2022 il Consiglio dell’UE ha adottato un secondo pacchetto di misure che estendono ulteriormente le restrizioni finanziarie con la Russia, tagliandola fuori dai principali mercati dei capitali.

Sono state vietate la quotazione e l’approvvigionamento di servizi le cui azioni appartengano a enti statali russi in sede di negoziazione UE.

Inoltre, vengono introdotte nuove misure che limitano significativamente gli afflussi finanziari della Russia verso l’UE. Tali misure prevedono la proibizione di depositi superiori a determinati valori prestabiliti da parte dei nazionali russi o residenti così come l’apertura o il mantenimento di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell’UE, nonché la vendita di titoli denominati in Euro a clienti russi.

Queste sanzioni prenderanno di mira il 70% del mercato bancario russo e le principali aziende statali, anche nel campo della difesa.

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari (sistema Swift), agli istituti bancari russi elencati dal Consiglio dell’UE.

Il settore energetico

In relazione al settore energetico dal 27 maggio 2022 l’UE proibirà la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni e tecnologie specifiche nella raffinazione del petrolio, e introdurrà restrizioni sulla fornitura dei servizi correlati.

Il settore del trasporto

Dal 28 marzo 2022 l’UE ha introdotto un divieto di esportazione che copre i beni e la tecnologia nell’industria aeronautica e spaziale, così come sulla fornitura di servizi di assicurazione e di manutenzione relativi a tali beni e tecnologie.

Questo divieto di vendita di tutti gli aerei, pezzi di ricambio e attrezzature alle compagnie aeree russe degraderà uno dei settori chiave dell’economia russa e la connettività del paese.

Il settore tecnologico

Infine, l’UE ha imposto ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso con esecuzione fino al 1° maggio 2022, nonché restrizioni sulle esportazioni di alcuni beni e tecnologie che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

C.           IL TERZO PACCHETTO DI SANZIONI UE

In data 28 febbraio 2022 il Consiglio dell’UE ha adottato un terzo pacchetto di misure.

A questo riguardo, sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale russa, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia.

Inoltre, è vietato ai vettori russi e qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia, ovvero non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona o entità russa, di atterrare, di decollare o di sorvolare il territorio dell’UE. Tali misure prevedono deroghe esclusivamente per i casi di atterraggio o sorvolo di emergenza.

D.           IL QUARTO PACCHETTO DI SANZIONI UE

A seguito della dichiarazione del 10 e 11 marzo riguardante l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina adottata dei leader dell’UE, in data 15 marzo 2022 il Consiglio dell’UE ha deciso di imporre un quarto pacchetto di sanzioni economiche.

Operazioni con determinate imprese statali

Il Consiglio dell’UE ha deciso di sanzionare le aziende chiave nei settori dell’aviazione, militare, costruzione navale e costruzione di macchine.

A tale riguardo, è vietato effettuare operazioni con delle persone giuridiche o entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%, o con delle persone giuridiche stabilite fuori dell’UE i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50% dalle entità elencati dal Consiglio dell’UE.

Tale divieto non si applica a operazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’UE.

Il settore finanziario

A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito e fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi persona o entità stabilita in Russia.

Il settore energetico

Le seguenti attività che riguardano nuovi investimenti nel settore energetico vengono vietate:

  • acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica o entità russa;
  • partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o prestare servizi d’investimento o fornire in altro modo finanziamenti a qualsiasi persona giuridica o entità russa;
  • creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica o entità russa;
  • prestare servizi d’investimento.

Il settore siderurgico

È vietato importare, acquistare, trasportare nell’UE – direttamente o indirettamente – prodotti siderurgici originari o esportati dalla Russia.

Inoltre, è vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assicurazioni con riguardo a tali prodotti.

Il settore tecnologico-militare

Viene ampliata e la lista delle persone collegate alla difesa e alla base industriale russa, alle quali vengono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

I beni di lusso

Infine, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare i beni di lusso elencati dal Consiglio dell’UE, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia.

E.            IL QUINTO PACCHETTO DI SANZIONI UE

L’8 aprile 2022 il Consiglio dell’UE ha pubblicato il quinto pacchetto di sanzioni UE contro la Russia.

Il settore energetico

A partire dal 10 agosto 2022 è vietato acquistare, importare o trasferire nell’UE carbone e altri combustibili fossili solidi se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.

Divieto di esportazione e importazioni

Ulteriori divieti di esportazione riguardanti i carboturbi e altri beni, fra i quali computer quantistici e semiconduttori avanzati, elettronica di fascia alta, software, macchinari sensibili e attrezzature di trasporto.

Nuovi divieti di importazione su alcuni prodotti fra cui legno, cemento, fertilizzanti, frutti di mare e liquori.

Il settore tecnologico-militare

Viene ampliato l’elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza

Il settore di trasporto

Divieto per le imprese di trasporto su strada stabilite in Russia di trasportare merci su strada nell’UE e divieto di accesso ai porti per le navi registrate sotto la bandiera della Russia, con deroghe concesse per prodotti agricoli e alimentari, aiuti umanitari ed energia.

Divieto di appalto pubblico

È vietato aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici con cittadini russi ed entità od organismi stabiliti in Russia o i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità russa o stabilita in Russia, o che agiscono per loro conto o sotto la direzione.

Il settore finanziario

È vietato fornire sostegno, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio derivante da un programma dell’UE, dell’EURATOM o di uno Stato membro, a entità russe di proprietà o sotto controllo pubblico.

È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche se il valore totale dei depositi è superiore a Euro 100.000. Inoltre, è vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche se il valore totale delle cripto-attività è superiore a Euro 10.000.

Infine, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro e di vendita di valor mobiliari denominati in euro a tutte le valute ufficiale degli Stati membri.

Altri divieti

È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario, per persone ed entità russe.

F.            IL SESTO PACCHETTO DI SANZIONI UE

Le misure relative alla Bielorussia

Il Consiglio dell’UE ha ampliato l’ambito di applicazione delle sanzioni a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina. Data la gravità della situazione il Consiglio dell’UE ha ampliato l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.

Inoltre, il Consiglio dell’UE ha ampliato l’elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.

Settore energetico

È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, come elencati dal Consiglio dell’UE.

Inoltre, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi a tale divieto.

Tuttavia, tali divieti non si applicano:

  1. fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
  2. fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
  3. all’acquisto, all’importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
  4. al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti precedenti.

Nel caso in cui la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di cui al codice NC 2709 00 può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai divieti, fino alla ripresa della fornitura o fino all’applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio dell’UE.

A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro, è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

Trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi

È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, come elencati dal Consiglio dell’UE.

Conformemente al principio della libertà di transito, i divieti relativi all’acquisto, all’importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia non dovrebbero pregiudicare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di merci siffatte che sono originarie di un paese terzo e che transitano semplicemente attraverso la Russia.

In particolare, tali divieti non dovrebbero applicarsi nella situazione in cui la Russia è indicata quale Stato di esportazione nelle dichiarazioni in dogana, se in queste ultime il paese di origine del petrolio greggio e di altri prodotti petroliferi è indicato quale Stato terzo.

Le misure relative alla Bulgaria

Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, è previsto per un periodo limitato una deroga speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi.

A decorrere dal 5 dicembre 2022, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l’esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ai fini dell’acquisto, dell’importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima originario della Russia o esportato dalla Russia.

Le misure relative a Croazia

Data la specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il funzionamento della sua raffineria, l’autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare, importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni.

Pertanto, a decorrere dal 5 febbraio 2023, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice NC 2710 19 71 originario della Russia o esportato dalla Russia.

Le misure relative alla Repubblica Ceca

A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti precedenti si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Repubblica Ceca, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro. Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Repubblica Ceca prima di tale data, il Consiglio dell’UE pone fine a detta deroga temporanea.

Altri divieti

Il Consiglio dell’UE impone inoltre divieti per quanto riguarda la prestazione alla Russia di servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale nonché servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.

G.           IL SETTIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE

Il 21 luglio 2022 il Consiglio dell’UE ha pubblicato il settimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia.

Il settore tecnologico-militare

Viene ampliato l’elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza.

I divieti all’importazione di oro e gioielli in oro

È vietata l’importazione, acquisto o trasferimento diretti o indiretti di oro.

L’accesso alla giustizia

Ai fini dell’accesso alla giustizia, il Reg. 1269/2022 permette una deroga al divieto di effettuare operazioni con entità russe di proprietà pubblica per quanto necessario a garantire l’accesso ai procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali e, nello specifico, le operazioni strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro.

Il divieto di accettare depositi

Viene ampliato il divieto di accettare depositi ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo è superiore a Euro 100.000 per ente creditizio.

Inoltre, viene subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente l’accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati.

Il settore energetico e alimentare

Data la determinazione dell’UE di combattere in tutto il mondo l’insicurezza alimentare ed energetica e di scongiurarne le potenziali conseguenze negative, si estende alle operazioni sui prodotti agricoli e alla fornitura di petrolio e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio l’esenzione dal divieto di effettuare operazioni con determinate entità statali.

H.           L’OTTAVO PACCHETTO DI SANZIONI

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio dell’UE ha pubblicato l’ottavo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia.

Il settore militare-tecnologico

Il Reg. 1904/2022 amplia l’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi determinate sostanze chimiche, agenti nervini e merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o che potrebbero essere utilizzati a tali fini.

Divieto di esportazione e divieto di importazione

È vietata la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni. Il Reg. 1904/2022 impone anche restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di ulteriori beni utilizzati nel settore dell’aviazione. Inoltre, si aggiungono nuovi prodotti all’elenco dei beni che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe.

Il Reg. 1904/2022 proroga ulteriormente il divieto di importazione dei prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia vengono imposti restrizioni all’importazione di altri prodotti che generano entrate significative per la Russia. Tale divieto comprende prodotti come la pasta di legno e la carta, alcuni elementi utilizzati nell’oreficeria, come pietre e metalli preziosi, alcuni macchinari e prodotti chimici, sigarette, prodotti di plastica e prodotti finiti di origine chimica come i cosmetici.

Il settore marittimo

Il Reg. 1904/2022 introduce un’esenzione dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Il tetto sui prezzi dovrebbe applicarsi al trasporto marittimo di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi verso paesi terzi e alla prestazione dei servizi connessi.

Oltre ai divieti esistenti relativi alla fornitura di servizi per il trasporto marittimo di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi verso i paesi terzi, si estende il divieto relativo al trasporto marittimo di questi beni verso i paesi terzi.

Inoltre, il Reg. 1904/2022 estende il divieto di accesso ai porti e di utilizzo di chiuse nel territorio dell’UE alle navi certificate dal registro del trasporto navale russo.

Divieto di avviare transazioni

Il Reg. 1904/2022 estende inoltre il divieto di avviare transazioni con determinati soggetti giuridici, entità o organismi russi di proprietà statale o controllati dallo Stato mediante l’inclusione del divieto per i cittadini dell’UE di ricoprire cariche negli organi direttivi di tali soggetti giuridici, entità o organismi.

Divieto relativo alle criptovalute

Il Reg. 1904/2022 elimina il limite massimo previsto dal divieto vigente di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini e residenti russi, vietando in tal modo la prestazione di questi servizi indipendentemente dal valore totale delle cripto-attività.

Divieto di fornire servizi

È vietato fornire servizi di architettura e di ingegneria, nonché di servizi di consulenza informatica e di consulenza giuridica.

La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Russia rimane consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti beni non siano vietate a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica.

I.              IL NONO PACCHETTO DI SANZIONI

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio dell’UE ha pubblicato il nono pacchetto di sanzioni UE contro la Russia.

Il settore militare-tecnologico

Viene ampliato l’elenco dei prodotti soggetti a restrizione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi motori per droni, ulteriori attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici.

Inoltre, viene ampliato l’elenco delle entità collegate al complesso militare e industriale della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

In considerazione del rischio concreto che determinati beni o tecnologie siano reindirizzati dalla Crimea o da Sebastopoli alla Russia, è altresì opportuno includere nell’elenco degli utenti finali alcune entità controllate dalla Russia con sede in Crimea o a Sebastopoli.

Sospensione delle licenze di radiodiffusione

Viene prorogata la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell’UE degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa, nonché il divieto contro la radiodiffusione dei loro contenuti.

Il settore energetico

Il Reg. 2474/2022 estende il divieto già esistente di nuovi investimenti nel settore energetico russo, vietando anche nuovi investimenti nel settore minerario russo, ad eccezione delle attività estrattive che riguardano determinate materie prime critiche

Il settore aeronautico

Il Reg. 2474/2022 amplia il divieto di esportazione di beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale, includendovi i motori aeronautici e le loro parti.

Tale divieto e il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’UE si applicano sia agli aeromobili con equipaggio che a quelli senza equipaggio. In ogni caso, risulta consentita la fornitura di assistenza tecnica relativa all’uso di beni e tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale, qualora ciò sia necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell’atmosfera.

Il settore industriale

Il Reg. 2474/2022 amplia l’elenco dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe includendo prodotti quali generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti.

Il settore energetico

Viene precisato che, come nel caso degli Stati membri che importano petrolio greggio russo mediante oleodotto, la Bulgaria non può vendere prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio russo importato sulla base di tale deroga ad acquirenti situati in altri Stati membri o in paesi terzi. Il bunkeraggio e il rifornimento di carburante di un veicolo o di un aeromobile in uno Stato membro che beneficia di tali deroghe non rientra nell’ambito di tale divieto.

Tuttavia, viene consentita all’Ungheria, alla Slovacchia e alla Bulgaria di esportare in Ucraina dei prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio russo importato sulla base delle deroghe in questione, compreso, se necessario, tramite il transito attraverso un altro Stato membro.

Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale liquefatto (GNL) vengono esclusi dalle restrizioni i condensati di gas naturale prodotti negli impianti di produzione di gas naturale liquefatto.

Il settore bancario

Viene aggiunta la Banca russa per lo sviluppo regionale all’elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione.

Divieto di ricoprire cariche

Il Reg. 2474/2022 vieta ai cittadini dell’UE di ricoprire cariche negli organi direttivi di tutte le persone giuridiche, tutte le entità o tutti gli organismi russi, di proprietà statale o controllati dallo Stato, stabiliti in Russia.

Prevede inoltre la possibilità che le autorità competenti rilascino ai propri cittadini l’autorizzazione a ricoprire tali cariche in imprese in partecipazione o analoghi dispositivi giuridici esistenti nonché in filiali dell’UE stabiliti in Russia, ove ricoprire tali cariche sia necessario per garantire l’approvvigionamento energetico critico o quando la persona giuridica, l’entità o l’organismo partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un paese terzo e il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano altrimenti vietate.

Al fine di agevolare il disinvestimento degli operatori dell’UE dal mercato russo, il Reg. 2474/2022 introduce una deroga temporanea ai divieti di importazione e di esportazione. Al fine di agevolare un’uscita rapida dal mercato russo, tale deroga è temporanea e di portata limitata, consente la vendita, la fornitura o il trasferimento di tali beni o la loro importazione nell’UE fino al 30 settembre 2023, e si applica solo ai beni che erano già fisicamente situati in Russia al momento dell’entrata in vigore dei corrispondenti divieti.

Inoltre, le autorità nazionali dovrebbero garantire che i beni vietati che restano in Russia a seguito del disinvestimento non procurino beneficio a utilizzatori finali militari né abbiano un uso finale militare.

Divieto di fornire determinati servizi

Il Reg. 2474/2022 amplia il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Russia e alle persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, vietando la prestazione di servizi pubblicitari, di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, e di servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti.

La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Russia rimane consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni non siano vietate a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica.

J.             IL DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI

Il 25 febbraio 2023 il Consiglio dell’UE ha pubblicato il decimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia.

I prodotti a duplice uso

Il Reg. 427/2023 amplia l’elenco delle entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendo a tale elenco 96 nuove entità.

Il settore militare-industriale

Viene ampliato l’elenco dei prodotti soggetti a restrizione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi, tra le altre cose, terre rare e relativi composti, circuiti integrati elettronici e apparecchi termografici.

Inoltre, vengono imposte ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, viene vietato il transito nel territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi esportati dall’UE.

Il settore energetico

Viene imposto il divieto di fornire capacità di stoccaggio del gas nell’UE a cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche o entità ivi stabilite.

Sospensione delle licenze di radiodiffusione

Viene estesa la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell’UE degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa, nonché il divieto di radiodiffusione dei loro contenuti.

Divieti relativi alle infrastrutture critiche

Viene limitata la possibilità che i cittadini russi ricoprano qualsiasi posizione negli organi direttivi di infrastrutture ed entità critiche dell’UE, in quanto l’influenza russa all’interno di tali organi potrebbe comprometterne il buon funzionamento e costituire in ultima analisi un pericolo per la fornitura di servizi essenziali ai cittadini europei.

Il nuovo divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi si applica alle infrastrutture critiche europee e alle infrastrutture critiche individuate o designate come tali ai sensi del diritto nazionale. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il nuovo divieto si applicherà ai soggetti critici e alle infrastrutture critiche quali definiti nella Direttiva 2557/2022. Tale direttiva stabilisce un obbligo per gli Stati membri di individuare nel diritto nazionale, entro il 17 luglio 2026, i soggetti critici per i settori e i sottosettori di cui al relativo allegato. Pertanto, a decorrere dal 17 luglio 2026, il nuovo divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi riguarderà tutti i soggetti critici individuati o designati come tali dagli Stati membri.

Il settore aereonautico

Per evitare l’elusione e garantire il rispetto del divieto fatto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’UE, decollare dal territorio dell’UE o sorvolare il territorio dell’UE, viene introdotto l’obbligo per gli operatori aerei di informare le autorità competenti dei voli non di linea.

Divieto di effettuare operazioni con entità russe

Viene prorogata la durata dell’esenzione dal divieto di effettuare operazioni con determinate entità russe di proprietà pubblica se l’operazione è strettamente necessaria per la liquidazione di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico.

Disinvestimento

Al fine di agevolare il disinvestimento degli operatori dell’UE dal mercato russo, è stata introdotta una deroga temporanea al divieto di prestare determinati servizi previsto dal Reg. 833/2014.

Tale deroga è temporanea e di portata limitata, e consente di continuare a prestare fino al 31 dicembre 2023 i servizi che derivano dal disinvestimento a persone giuridiche, entità o organismi ovvero a loro esclusivo beneficio.

Obbligo di comunicazione

Il Consiglio dell’UE ha deciso di introdurre obblighi di comunicazione maggiormente dettagliati relativamente a fondi e risorse economiche appartenenti alle persone ed entità inserite in elenco che sono stati congelati oppure sono stati trasferiti poco prima dell’inserimento in elenco.

Inoltre, sono stati introdotte nuovi obblighi di comunicazione per gli Stati membri e la Commissione in merito a riserve e attività bloccate della Banca centrale di Russia.

Divieti relativi all’Iran

Diverse entità iraniane sono state aggiunte all’elenco di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC.

K.           L’UNDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI

Il 23 giugno 2023 il Consiglio dell’UE ha pubblicato l’undicesimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia.

Nuovo strumento antielusione

Per affrontare il fenomeno dell’elusione delle misure restrittive dell’UE per il tramite di giurisdizioni di paesi terzi, viene introdotta la possibilità di adottare eccezionali misure di ultima istanza che limitino la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie sensibili a duplice uso o dei beni e delle tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia.

Il settore tecnologico

Viene vietato il transito nel territorio russo di beni e tecnologie esportati dall’UE che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza della Russia, di beni e tecnologie esportati dall’UE adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale nonché di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall’UE.

Inoltre, il Regolamento aggiunge 87 entità nuove all’elenco delle persone giuridiche nei confronti delle quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Oltre alle entità russe e iraniane già inserite nell’elenco, si tratta ora anche di entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati arabi uniti, Siria e Armenia.

Il settore militare

Viene ampliato l’elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi prodotti usati dalla Russia per la guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di fabbricazione e di prova per circuiti integrati elettronici e schede di circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli impiegati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo.

Inoltre, viene ampliato l’elenco di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni soggette a restrizioni, e aggiunge altri tipi di armi.

Il settore energetico

Viene vietato l’accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’UE alle navi se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per sospettare che, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, esse manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente i sistemi di identificazione automatica (AIS) di bordo quando trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi russi.

Tale divieto non si applica nelle situazioni in cui è lecito spegnere gli AIS di bordo in conformità di accordi, regole o norme internazionali a tutela delle informazioni relative alla navigazione, ad esempio in caso di navigazione in acque ad alto rischio per la sicurezza.

Tale divieto si applica anche a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera di registrazione, e a tutte le manomissioni illecite del sistema di navigazione effettuate in qualsiasi momento durante il viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro.

Divieto di fornire determinati servizi

È stato prorogato il termine per l’applicazione di una deroga temporanea al divieto di fornire determinati servizi, al fine di agevolare ulteriormente il disinvestimento dal mercato russo da parte degli operatori dell’UE.

Al fine di accelerare il disinvestimento degli operatori russi dal mercato dell’UE, viene introdotta una deroga temporanea al divieto di prestare servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione, fino al 31 marzo 2024, dei servizi legali che, ai sensi della normativa nazionale dello Stato membro, sono obbligatori per il perfezionamento del disinvestimento.

Divieto sui diritti di proprietà intellettuale

Viene vietata la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione a persona, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Le licenze di radiodiffusione

È stata prorogata la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell’UE di cinque organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa e il divieto di diffonderne i contenuti.

L.            IL DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI

Il 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’UE ha pubblicato il dodicesimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia.

Il settore commerciale

A partire dal 1º marzo 2024 entreranno in vigore le restrizioni sulla importazione di diamanti non industriali estratti, lavorati o prodotti in Russia, nonché sulla importazione di diamanti russi lavorati in un paese terzo. Dal 1º settembre 2024 il divieto si estenderà anche ai diamanti sintetici, ai gioielli e agli orologi contenenti diamanti.

Vengono introdotte ulteriori restrizioni sull’esportazione di beni a duplice uso, tecnologie avanzate e beni industriali. In particolare, vengono implementati nuovi controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso e tecnologie avanzate, compresi prodotti chimici, termostati, motori e servomotori a corrente continua per veicoli aerei senza pilota (UAV), macchine utensili e parti di macchine o apparecchi.

Il settore militare

Vengono introdotti nuovi divieti di esportazione di beni industriali dell’UE al fine di ulteriormente le capacità della Russia nel settore industriale, tra cui macchinari e parti, prodotti per l’edilizia, prodotti lavorati in acciaio, rame e alluminio, laser e batterie.

È stato introdotto un divieto sull’importazione di materie prime per la produzione di acciaio e di prodotti trasformati di alluminio e di altri prodotti metallici nonché un divieto sulla fornitura di software per aziende e progettazione al governo russo o alle società russe.

In aggiunta, vengono inserite nell’elenco delle entità associate al complesso militare e industriale russo altre 29 entità provenienti dalla Russia e da paesi terzi (incluse entità registrate in Uzbekistan e Singapore).

Il settore energetico

È stato rafforzato il tetto sui prezzi del petrolio stabilito a livello internazionale dal G7+, introducendo nuove misure per monitorare più da vicino la vendita di navi cisterna ai paesi terzi e per precisare requisiti di attestazione più dettagliati.  Inoltre, è stato introdotto un nuovo divieto di importazione di gas di petrolio liquefatto (GPL).

Misure antielusione

È stato esteso il divieto di transito attraverso la Russia per includere specifici beni economicamente critici quando sono destinati all’esportazione verso paesi terzi.

Viene imposto un obbligo per gli operatori di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia di determinate categorie di beni sensibili, tra cui i beni relativi all’aviazione, i carboturbi, le armi da fuoco e i beni che figurano nell’elenco dei prodotti comuni ad alta priorità.

Inoltre, viene introdotta una nuova misura che richiederà la notifica di determinati trasferimenti di fondi al di fuori dell’UE da entità dell’UE possedute direttamente o indirettamente per più del 40% da cittadini russi o entità stabilite in Russia.

M.          CONTROMISURE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il governo della Federazione Russa ha approvato tramite decreto presidenziale un elenco di Stati e territori stranieri che commettono “azioni ostili contro la Russia, le sue società e i cittadini”.

L’elenco include tutti i Paesi dell’UE, l’Australia, la Gran Bretagna, l’Islanda, il Canada, il Liechtenstein, Monaco, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Corea del Sud, San Marino, Singapore, gli Stati Uniti, Taiwan, l’Ucraina, il Montenegro, la Svizzera e il Giappone.

Secondo il decreto, lo Stato, i cittadini e le società russi che hanno obbligazioni in valuta estera nei confronti di creditori stranieri che rientrano nell’elenco dei Paesi ostili potranno pagarli in rubli.

A questo scopo, il debitore russo può chiedere a una banca russa di istituire un conto speciale in rubli a nome del creditore straniero e trasferire i pagamenti nell’equivalente in rubli al tasso di cambio della Banca centrale russa alla data del pagamento.

La nuova procedura si applica ai pagamenti che superano i 10 milioni di rubli al mese o un importo simile in valuta estera equivalente.

Inoltre, il governo della Federazione Russa ha approvato misure economiche speciali che includono il divieto e la restrizione dell’esportazione e/o l’importazione di prodotti e materie prime nel territorio della Federazione Russa.

Nei prossimi giorni sarà pubblicata la lista degli Stati ai quali saranno applicate tali misure.

N.           SANZIONI CONTRO LA BIELORUSSIA

Il settore tecnologico

A seguito del coinvolgimento della Bielorussia nel conflitto militare, il Consiglio dell’UE ha deciso di vietare l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso in grado di contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia, nonché le esportazioni di macchinari.

Il settore finanziario

Data la gravità della situazione il Consiglio dell’UE ha adottato misure che limitano i flussi finanziari dalla Bielorussia nell’UE.

A tale proposito, il Consiglio dell’UE ha vietato la quotazione e la prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell’UE.

Inoltre, ha vietato l’accettazione di depositi, la tenuta di conti di clienti bielorussi da parte dei depositari centrali di titoli dell’UE, la vendita di titoli denominati in euro a clienti bielorussi nonché la fornitura di finanziamenti pubblici e di banconote in euro alla Bielorussia.

In relazione al sistema Swift, a decorrere dal 20 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, agli istituti bancari bielorussi elencati dal Consiglio dell’UE.

Il settore di trasporto

Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure vengono imposte nuovi obblighi a carico del gestore del traffico aereo del cielo unico europeo. In tal senso, il gestore dovrà respingere tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere attività che costituiscono una violazione delle misure adottate.

O.           FONTI

Consiglio dell’UE

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/fifth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-adopts-restrictive-measures-against-an-additional-218-individuals-and-18-entities/

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1484

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/

Gazzetta Ufficiale dell’UE

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it

Ministerio degli Affari Esteri

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ucraina/

Decreto del Presidente della Federazione Russa n. 100 dell’8 marzo 2022

http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-100-ot-8-marta-2022-goda-08-03-2022.html

Decreto del Presidente della Federazione Russa n. 95 del 5 marzo 2022

http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-95-ot-5-marta-2022-goda-05-03-2022.html

http://government.ru/news/44745/

CategoryGenerale

Cartwright Pescatore Commercial Law Firm | VAT IT03714011206
Legal notice | Credits | Privacy policy | Cookie policy

Studio Legale Commerciale Cartwright Pescatore | P.IVA IT03714011206
Note legali | Credits | Privacy policy | Cookie policy