l 10 maggio scorso, la Commissione europea ha adottato il (nuovo) Regolamento UE 2022/720 di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali (“VBER”) e i relativi orientamenti (che aiutano nell’interpretazione del VBER), che aggiornano e sostituiscono il precedente Regolamento UE 330/2010 e i collegati precedenti orientamenti. Il VBER e gli orientamenti relativi agli accordi verticali sono entrati in vigore a partire dal 1º giugno 2022.
Il VBER disciplina gli accordi relativi alla vendita e alla distribuzione di beni e contiene esenzioni al divieto di cui all’art. 101, comma 1, TFUE per gli accordi tra imprese (che operano a diversi livelli della catena di produzione o di distribuzione) laddove rispettino alcune condizioni.
Le principali modifiche rispetto alle norme precedenti si concentrano sulla semplificazione e sull’adeguamento dell’ambito di applicazione della zona di sicurezza (c.d. safe harbour, ossia l’area all’interno della quale determinati accordi verticali beneficiano dell’esenzione dall’art. 101 TFUE).
In particolare, le nuove norme:
(a) restringono l’ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda (i) la doppia distribuzione, ovverosia una situazione in cui un fornitore vende i suoi beni o servizi tramite distributori indipendenti ma anche direttamente ai clienti finali e (ii) gli obblighi di parità, vale a dire gli obblighi che impongono al venditore di offrire alla controparte condizioni uguali – o migliori – a quelle offerte sui canali di vendita di terzi, ad esempio su altre piattaforme, e/o sui canali di vendita diretta del venditore, ad esempio sul suo sito web. Ciò significa che alcuni aspetti della doppia distribuzione e alcuni tipi di obblighi di parità non saranno più esentati nel quadro del nuovo VBER, ma dovranno essere valutati individualmente, alla luce dell’art. 101 TFUE;
(b) ampliano l’ambito di applicazione della zona di sicurezza per quanto riguarda (i) alcune restrizioni della capacità dell’acquirente di sollecitare attivamente i singoli clienti, ovverosia le vendite attive e (ii) determinate pratiche riguardanti le vendite online, in particolare la capacità di applicare allo stesso distributore prezzi all’ingrosso diversi per i prodotti destinati alla vendita online e offline e la capacità di imporre condizioni diverse per le vendite online e per le vendite offline nei sistemi di distribuzione selettiva. Tali restrizioni vengono ora esentate a norma del nuovo VBER, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni relative all’esenzione.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del VBER disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0720&qid=1654075278887