Un sintetico excursus in merito ad alcune interessanti novità normative in ambito tributario, predisposto dalla collega Federica Bucci, Avvocato specializzato in materia di Diritto Tributario, con la quale il nostro Studio ha il piacere di collaborare:

Nuovo Patent Box: maxi deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo
Con l’art. 6 del D.L. 146/2021, così come modificato dalla legge di Bilancio 2022, si è assistito all’abolizione del vecchio istituto del Patent Box e alla introduzione di una maxi deduzione dal reddito di impresa dei costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, consistente in una maggiorazione del 110% di detti costi.
Ai soggetti che opteranno per questo regime è poi riconosciuta la facoltà di dotarsi di una adeguata documentazione che avrà la funzione di escludere l’applicazione di sanzioni, in caso di disconoscimento della deduzione da parte dell’Agenzia delle Entrate (c.d. penalty protection). Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto verrà indicato da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare nei prossimi mesi.
Le modifiche apportate con la legge di bilancio hanno determinato la cumulabilità del nuovo regime con il credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 198 e ss., L. 160/2019.

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e possibile regolarizzazione
Sempre in materia IP, il legislatore ha prorogato l’istituto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e ne ha rimodulato l’ammontare, prevedendo percentuali e soglie diverse rispetto a quelle finora in vigore.
Inoltre, è stata riconosciuta la possibilità, per il contribuente che abbia già utilizzato il credito di imposta per ricerca e sviluppo maturato fino al 2019, di regolarizzare la propria posizione, riversando spontaneamente quanto utilizzato, senza applicazione di interessi e sanzioni (che nel caso di specie, ricordiamo, sono generalmente applicate nella misura pari al 100% del credito).
Presupposto per la regolarizzazione è che il contribuente abbia dubbi sulla corretta applicazione della normativa (e quindi sul corretto utilizzo del credito) e voglia evitare contestazioni sul punto, o ancora che voglia attraverso questo strumento definire le eventuali contestazioni intervenute nel frattempo e non ancora divenute definitive.
Di conseguenza, poiché le modalità per presentare la richiesta di regolarizzazione saranno stabilite in un provvedimento non ancora emanato, il contribuente che dovesse ricevere nel frattempo un atto di recupero del credito d’imposta e che intenda avvalersi della regolarizzazione dovrà precauzionalmente impugnare l’atto di recupero per evitare che possa divenire definitivo.

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