Vi segnaliamo alcune novità introdotte con riguardo ai procedimenti civili nel Decreto “Cura Italia” dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 in sede di conversione :
Ausiliari del giudice (art. 83 c. 7 lett. f e h-bis)
Per la celebrazione delle udienze civili, si amplia la possibilità di utilizzare il sistema della videoconferenza.
Infatti, mentre la precedente formulazione dell’articolo 83 del Decreto Legge n. 18/2020 prevedeva che le udienze civili potessero essere celebrate mediante collegamento da remoto (videoconferenza) solo ove non fosse richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, la nuova formulazione prevede tale modalità di svolgimento dell’udienza anche con riferimento a quelle udienze civili in cui sia richiesta la presenza degli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione.
Ulteriore novità riguarda poi la possibilità che anche gli ausiliari del giudice possano svolgere le loro attività attraverso l’utilizzo di collegamenti da remoto ove gli stessi siano tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Procura alle liti (art 83 c. 20-ter)
Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico (cartaceo) trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine (scansione o fotografia), unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica (non specificati e quindi sarà possibile utilizzarne uno qualsiasi). In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.
Mediazione e negoziazione assistita (art. 83 c. 20)
Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale della controversia quando siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data da 9 marzo al 15 aprile 2020.
Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
Mediazione e videoconferenza (art. 83 c. 20-bis)
Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Deliberazioni collegiali in camera di consiglio civili e penali (art. 83 c. 12-quinques)
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Infine, è stata previsto l’uso facoltativo del processo telematico anche dinanzi alla Corte di Cassazione (nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, art. 83 c. 11-bis)