È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge liquidità, che prevede ulteriori e poderose misure del Governo a sostegno dell’economia e delle imprese oltre che aggiornamenti e modifiche di alcune misure di contenimento del contagio precedentemente varate.
Tra i molteplici aspetti ivi contenuti segnaliamo, poiché di particolare interesse per il nostro settore di attività, i seguenti:
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Proroga della sospensione dei termini processuali e delle udienze:
La sospensione dei termini processuali e delle udienze che il Decreto Legge cura Italia (art. 83, commi 1 e 2) aveva disposto fino alla data del 15 aprile 2020, è stata prorogata fino all’11 maggio 2020.
Conseguentemente per i termini processuali il cui decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 12 maggio 2020.
Slittamento Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza:
L’art. 5 del nuovo Decreto posticipa al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’insolvenza, originariamente prevista dall’art. 389 dello stesso codice per agosto 2020. Lo slittamento mira a garantire a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di crisi aziendale di continuare ad operare secondo prassi già consolidate ed a consentire alla fase più acuta dell’epidemia di dileguarsi, facendo tornare gradualmente alla normalità l’intero sistema economico.
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione:
In materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione il nuovo intervento normativo mira a salvaguardare quelle procedure che prima della crisi pandemica presentavano concrete possibilità di successo, ma che oggi, nel pieno della crisi, potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali.
Viene così previsto, all’art. 9, la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Con riferimento ai concordati non ancora omologati, è data al debitore la facoltà di presentare un’istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nella quale si dovrà dar conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemiologica.
Unicamente rispetto ai concordati non omologati ed agli accordi di ristrutturazione, viene consentito al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente previsti, per un massimo di sei mesi, previa dimostrazione della necessità della modifica dei termini, depositando una memoria prima dell’udienza fissata per l’omologa.
In materia di concordato in bianco ex comma 6 dell’art. 161 l.f., viene infine previsto che il debitore possa chiedere una proroga di 90 giorni, sempre indicando gli elementi che rendono necessaria tale proroga con specifico riferimento a fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza da COVID-19.
Improcedibilità delle istanze di fallimento:
Il Decreto prevede l’improcedibilità delle istanze di fallimento, che siano esse presentate dai creditori o dall’imprenditore in proprio, dal 9 marzo fino al 30 giugno 2020, eccezion fatta per quelle presentate da pubblico ministero che contengano la domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi.
Quanto ai termini per l’esercizio della revocatoria, ai sensi degli artt. 10 e 69 bis l.f., il Decreto prevede che nel conteggio tale periodo di sospensione non verrà computato.
Disposizioni in materia di riduzione del capitale e di finanziamenti alle società:
Nell’ottica di evitare che le perdite di capitale sociale dovute alla crisi epidemiologica pongano gli amministratori nelle condizioni di disporre l’immediata messa in liquidazione della società – con conseguente perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa – il nuovo Decreto dispone, all’art. 6, che a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non si applichino le norme codicistiche (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter) in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Non opera, nello stesso intervallo di tempo, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545 duodecies c.c..
Quanto ai finanziamenti effettuati a favore delle società da parte dei soci, l’art. 8 del Decreto dispone che dal 9 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies c.c. in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti.