Prosegue l’attività normativa del Governo per il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In questa direzione, con Decreto Legge del 22 marzo 2020, sono state varate ulteriori misure di contenimento del contagio che impattano, sospendendole, tutte le attività produttive sul territorio nazionale.
La sospensione ha efficacia a partire dal 23 marzo e fino al 3 aprile, restando in ogni caso possibile, sino al 25 marzo incluso, svolgere quelle attività strumentali alla chiusura (inclusa la consegna di merce in giacenza).
La chiusura riguarda tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatte salve alcune eccezioni, che è possibile riassumere come segue:
1) non sono sospese le attività indicate nell’allegato 1 al provvedimento, ossia quelle ritenute essenziali per gli interessi attuali del Paese, quali, a mero titolo esemplificativo: le attività di coltivazione agricola e di produzione di prodotti animali, la pesca, le industrie alimentari e delle bevande, la fabbricazione di carta, di prodotti chimici, farmaceutici, di gomma, di plastica, di motori, di macchine per alcune tipologie di industria, la fornitura di energia elettrica, di gas, di acqua, il commercio di alimenti, di materie prime agricole e di animali, il commercio all’ingrosso di farmaceutici, di mezzi ed attrezzature di trasporto, il trasporto, le attività di alberghi e strutture simili, le attività finanziarie ed assicurative, le attività degli studi professionali, le attività di pulizia e disinfestazione, di istruzione, di riparazione e di manutenzione di apparecchi tecnologici, ecc…;
2) proseguono le attività dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Ricordiamo che per “servizi di pubblica utilità” si intendono quelle attività per la cui identificazione è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione.
I servizi pubblici essenziali, invece, sono quelli indicati all’art. 1 della Legge n. 146 del 12 giugno 1990, tra i quali vi è, ad esempio, la sanità, la protezione civile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, le dogane, l’approvvigionamento di energie, di prodotti energetici, di risorse naturali e di beni di prima necessità, i trasporti pubblici, le poste, le telecomunicazioni e l’informazione radiotelevisiva pubblica;
3) non sono sospese le attività che, sebbene rientranti tra quelle sospese ai sensi del decreto, possono proseguire con modalità a distanza o di lavoro agile
4) possono proseguire le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate all’allegato 1 e ai servizi di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, a patto che:
i) se ne dia preventiva comunicazione al Prefettodella provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
ii) si dia specifica indicazione delle imprese e delle amministrazioni che beneficeranno dei prodotti e dei servizi da essi offerti.
È comunque consentito al Prefetto di sospendere l’attività qualora ritenga che non sia funzionale alle attività consentite, fermo restando che l’attività è da intendersi esercitata legittimamente sulla base della comunicazione resa al Prefetto fino a quando il provvedimento di sospensione non sarà stato emesso;
5) sempre previa comunicazione al Prefetto, che avrà comunque facoltà di disporre di un provvedimento di sospensione dell’attività, sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, se dalla loro interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso;
6) non sono sospese le attività degli studi professionali.
Con riferimento alle attività commerciali, resta ferma la sospensione già prevista.
In allegato il testo del decreto firmato dal Presidente del Consiglio unitamente all’elenco delle attività produttive ad oggi consentite.