È stato approvato il testo definitivo del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, contenente ulteriori misure del Governo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che, diversamente dai provvedimenti emessi in precedenza, ha un perimetro di copertura che abbraccia molti temi potenzialmente di interesse in ambito legale (dalle misure riguardanti il trasporto di merci, a quelle riguardanti i rapporti di lavoro; dai contributi alle imprese ai fondi di garanzia statali; dalla sospensione dei versamenti di ritenute, contributi previdenziali e premi per assicurazione obbligatoria alle misure per l’internazionalizzazione, l’Università e la ricerca; e via discorrendo).

Tra questi, elenchiamo di seguito gli aspetti di maggiore interesse per la nostra Professione.

***

  1. Sospensione dei termini nei giudizi civili e penali (art. 83)

Questo articolo abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, ossia quelle norme che, prima dell’emanazione del nuovo decreto, disciplinavano la materia della giustizia con validità fino al 22 marzo p.v. e che avevano creato forti dubbi interpretativi circa il loro esatto ambito di applicazione.

Prima fase

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Nello spesso periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. […] Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Nel medesimo periodo sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie che costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tali disposizioni non operano nei casi indicati al comma 3 dello stesso articolo 83 (riguardanti procedimenti che però non sono di stretta attinenza all’attività tipica di uno Studio Legale che opera nell’ambito del Diritto Commerciale: famiglia, minori, etc…).

Seconda fase

È possibile che i capi degli uffici giudiziari adottino, per il periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020, misure volte al contenimento degli effetti dell’epidemia, quali, ad esempio, lo svolgimento delle udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

  1. Norme in materia di svolgimento delle assemblee sociali  (art. 106)

La norma prevede la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 secondo comma e 2478-bis c.c. ed, eventualmente, dagli statuti.

Altresì, le società possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le disposizioni dell’articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

  1. Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti nei contratti  (art. 91)

La disposizione prevede, a favore del debitore di una prestazione, la valutazione, ai fini dell’esclusione della sua responsabilità, del rispetto delle misure di contenimento previste nel nuovo decreto. In quest’ottica vanno inoltre valutate applicazioni di penali connesse a ritardi o omessi adempimenti, nonché le relative decadenze.

A questo riguardo il decreto prevede che all’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sia inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Inoltre, all’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” sono inserite le seguenti: “consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice”.

  1. Misure per lo svolgimento del servizio postale (art. 108)

Dal 17 marzo e fino al 30 giugno 2020, gli operatori postali procedono alla consegna di invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

  1. Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

La disposizione prevede espressamente che ricorre una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai pacchetti turistici, titoli di viaggio e contratti di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura.

Questa ultima previsione, unitamente alle considerazioni espresse di seguito, consente di ritenere superato il dubbio attinente a se debbano considerarsi sospesi, in via generale, tutti i termini per gli adempimenti nei rapporti contrattuali.

Il dubbio era sorto leggendo l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020, che espressamente faceva salva l’applicazione dell’art. 10 del D.L. del 2 marzo 2020 (emesso quando ancora c’era la prima “zona rossa”, ove al comma 4, era prevista la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali.

Su questo aspetto tuttavia si può ora osservare che:

(i) il nuovo decreto non prevede espressamente la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali;

(ii) il nuovo decreto cita e specifica espressamente i casi nei quali le vicende contrattuali sono impattate dal COVID-19 in misura tale da rendere impossibile la prestazione ex art. 1463 c.c.;

(iii) in generale, nessun provvedimento normativo emanato sin ora ha previsto la sospensione delle attività delle imprese o il trasporto delle merci all’interno del territorio del Paese.

Per questi motivi è possibile escludere che, al di fuori delle espresse previsioni contenute nel nuovo decreto, i termini per gli adempimenti contrattuali siano sospesi.

Attendiamo in ogni caso i primi commenti e/o circolari, visto che il decreto è nuovissimo e la situazione in continua evoluzione.

Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

CategoryGenerale

Cartwright Pescatore Commercial Law Firm | VAT IT03714011206
Legal notice | Credits | Privacy policy | Cookie policy

Studio Legale Commerciale Cartwright Pescatore | P.IVA IT03714011206
Note legali | Credits | Privacy policy | Cookie policy