
Ci sono casi in cui il termine previsto all’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del giudizio, interrotto ex art. 43 l.fall. per dichiarazione di fallimento di una delle parti del giudizio, decorre dal momento in cui la parte non colpita dall’evento abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui la parte abbia depositato o inviato la domanda di ammissione allo stato passivo.