L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale ex art. 161, comma 3°, l. fall., non costituisce di per sé prestazione di speciale difficoltà. Al fine di potere invocare la scriminante soggettiva di cui all’art. 2236 c.c., l’attestatore deve provare gli specifici problemi tecnici che hanno reso la prestazione di speciale difficoltà.

L’attività di attestazione di un piano in continuità aziendale non può presumersi prestazione di “speciale difficoltà” scriminante ai sensi dell’art. 2236 c.c.

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