In recepimento della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, volta ad uniformare la protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, in vigore dal 22 giugno 2018, mira a garantire una (innovativa) tutela rafforzata, a livello sia civile che penale, per i cosiddetti “segreti commerciali”.
Il d. lgs. 63/2018 segna il passaggio dal concetto di “informazioni aziendali riservate”, già presente all’interno del corpus del codice della proprietà industriale (c.p.i.), a quello di “segreti commerciali” derivante dalla normativa UE; inoltre, il testo normativo in analisi apporta modifiche rilevanti agli artt. 98, 99, 124, 126, e 132 c.p.i. ed innesta nel c.p.i. l’art. 121-ter sulla tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari.
In particolare, il nuovo art. 98 c.p.i. introduce il concetto di segreto commerciale nella normativa italiana, definendolo come comprendente tutte quelle informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano caratterizzate della contemporanea sussistenza di tre elementi, ossia: (a) dal carattere di segretezza di tali informazioni; (b) dal fatto che tale segretezza abbia un intrinseco valore economico; (c) e dalla sottoposizione delle informazioni da parte del legittimo detentore “a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Il riformato art. 99 c.p.i. delinea meglio i contorni della responsabilità civile da parte di chi acquisisca, utilizzi, o riveli un segreto commerciale, sia nelle ipotesi dolose che in quelle colpose.
Un’altra rilevante novità consiste nelle modifiche fatte al Codice Penale: in primis, il d.lgs. 63/2018 interviene sull’art. 388 c.p., nella misura in cui si specifica che il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice si estende anche all’inosservanza di quelli emessi in funzione inibitoria o correttiva dei diritti di proprietà industriale o di omessa riservatezza.
Più specificamente rivolta alla tutela del segreto commerciale, infine, è la modifica all’art. 623 c.p., che ne sanziona penalmente lo sfruttamento economico, con la previsione di un’aggravante speciale nel caso in cui tale reato sia commesso mediante l’utilizzo di strumenti informatici. La riforma specifica che la punibilità in ordine a tale reato è però soggetta a querela della parte offesa – ciò significa che, nel caso in cui si venga a conoscenza di una violazione del segreto commerciale, la parte offesa che intenda valersi anche della nuova tutela penale dovrà stare particolarmente attenta ai termini di legge previsti per la presentazione della querela.