Nel rapporto intercorrente tra amministratore e società, la cui natura parasubordinata è stata esclusa dalla sentenza delle SS.UU. 1595/2017, è possibile l’applicazione dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che ha lo scopo di rafforzare il rispetto e l’adempimento delle obbligazioni in un contesto di corrispettività anche nei rapporti societari o di immedesimazione organica.
La Corte d’appello di Milano conferma la sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione di inadempimento promossa dalla Società contro gli amministratori, per non avere questi tempestivamente convocato l’assemblea dopo che l’intero consiglio di amministrazione era decaduto e per non aver predisposto il progetto di bilancio entro il termine di scadenza naturale.
Secondo la Corte tali inadempimenti hanno assunto una rilevanza tale da rendere legittimo escludere il pagamento del compenso loro ancora dovuto.