Con Sentenza n. 645 del 19 aprile 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha rotto il silenzio in merito alla possibilità, per gli agenti commerciali, di far valere il diritto alle indennità e al risarcimento del danno nel caso in cui la cessazione del contratto si sia verificata in pendenza del periodo di prova.
Nella pronuncia la Corte stabilisce che laddove ricorrano le condizioni previste all’art. 17 della direttiva 86/653/CEE, sostanzialmente coincidenti con quelle previste all’art. 1751 del Codice civile italiano, all’agente commerciale dovranno essere riconosciuti l’indennità o l’eventuale risarcimento del danno, senza che la circostanza per cui la cessazione del contratto abbia avuto luogo durante il periodo di prova possa assumere rilevanza a tal fine.