Con Sentenza 17498/2018, la Cassazione ha qualificato come lecito e valido l’accordo siglato tra due soci di una S.p.A., che prevedeva l’obbligo, per uno di loro, in occasione di un finanziamento partecipativo, di manlevare l’altro da eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società attraverso l’attribuzione di vendita (put) entro un dato termine e il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato.
Secondo la Corte, tale tipologia di accordo non incontra il divieto di patto leonino, che opera solo quando il patto venga stipulato tra la società e il socio, e non quando sia il frutto di un accordo meramente interno tra i soci, che non coinvolga la società o che rimanga del tutto ininfluente ai fini della realizzazione della causa societaria.