CBAM Regulation – approval of the Omnibus package

Il 9 settembre u.s., il Parlamento Europeo, in linea con quanto previsto dal pacchetto Omnibus finalizzato a limitare i costi amministrativi per gli importatori “minori” di beni soggetti a CBAM , ha approvato alcune importanti modifiche al Regolamento n. 956/2023 (c.d. Regolamento CBAM) che entreranno in vigore a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la quale, salvo posizioni diverse del Consiglio, dovrebbe avvenire presumibilmente nelle prossime settimane).

Le modifiche principali hanno riguardato:

  • La soglia “de minimis”.

Al riguardo, è stato previsto che “gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal presente regolamento se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII, punto 1 (“soglia unica basata sulla massa”)”, ossia – attualmente – 50tonnellate/anno.

Tale soglia viene determinata tenendo conto del valore cumulativo di tutte le merci soggette a CBAM importate in un anno civile da un singolo importatore, anche attraverso uno o più rappresentanti doganali indiretti.

Se nel corso dell’anno civile l’importatore supera la soglia “de minimis” (anche in relazione alle importazioni effettuate attraverso un rappresentante doganale indiretto), esso sarà soggetto a tutti gli obblighi CBAM con effetto “reatroattivo”. Peraltro, prima che si verifichi il superamento, egli dovrà aver ottenuto preventivamente la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, perché “gli importatori che non hanno ottenuto l’autorizzazione prima del superamento della soglia unica basata sulla massa dovrebbero essere soggetti a sanzioni” (cfr. considerando n. 10).

  • La figura del rappresentante doganale indiretto.

Nello specifico, pur confermando che il rappresentante doganale indiretto deve sempre e comunque ottenere l’autorizzazione CBAM per poter importare merci CBAM in nome proprio ma per conto dell’importatore e che è comunque lui l’unico soggetto responsabile per le eventuali violazioni della disciplina CBAM, è stato chiarito che “qualora agisca in qualità di dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore, il rappresentante doganale indiretto è soggetto agli obblighi applicabili a tale importatore a norma del presente regolamento per quanto riguarda le merci importate da tale rappresentante doganale indiretto per conto di tale importatore”.

Questo dovrebbe significare che, al fine di stabilire se il rappresentante doganale indiretto di un importatore sia obbligato ad adempiere agli obblighi CBAM, si dovrà considerare l’eventuale superamento della soglia de minimis per tutti i beni importati in UE dall’importatore direttamente e/o tramite anche altri rappresentanti doganali indiretti (cfr. considerando n. 7).

  • Il termine per l’ottenimento dell’autorizzazione a dichiarante CBAM autorizzato.

Gli importatori/rappresentanti doganali indiretti che non hanno ottenuto alla data dell’1 gennaio 2026 l’autorizzazione a dichiarante CBAM autorizzato possono presentare domanda entro il 31 marzo 2026 e, dall’1 gennaio 2026, possono continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotti una decisione in merito alla domanda di autorizzazione.

Tuttavia, se la domanda viene rigettata, l’autorità competente determina le emissioni incorporate nelle merci importate, il cui valore è utilizzato ai fini della determinazione della sanzione.

  • I termini per la presentazione della dichiarazione annuale e per la restituzione dei certificati CBAM.

E’ stata posticipata al 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di riferimento, la data di presentazione della dichiarazione annuale CBAM e di restituzione dei relativi certificati CBAM.

  • Le modalità di determinazione dei certificati CBAM da restituire a saldo o da acquistare in acconto.

Il numero dei certificati CBAM da restituire potrà essere ridotto sia tenendo conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato nello Stato terzo, sia – a determinate condizioni – anche di un valore corrispondente al prezzo del carbonio “forfetizzato”.

Per quanto riguarda, invece, i certificati CBAM da acquistare in acconto, la soglia dell’80% del valore delle emissioni incorporate determinate secondo i default values sarà ridotta al 50%.

  • L’utilizzo dei default values.

Nel caso in cui nella dichiarazione CBAM vengano riportati i valori delle emissioni incorporate predefiniti (c.d. default values), non sarà necessario che tali dati siano “certificati” da un “verificatore accreditato”.

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Lo Studio è ovviamente a disposizione per fornire chiarimenti ed assistenza in ambito CBAM, anche in relazione alla presentazione della domanda di autorizzazione per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato.

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