CBAM – authorisation to Authorised CBAM Declarant

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 2025/486, che ha disciplinato le modalità per l’ottenimento dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”, unico soggetto legittimato ad importare in UE i prodotti soggetti a CBAM a partire dall’1 gennaio 2026, la Commissione Europea ha precisato che la relativa domanda di autorizzazione potrà essere presentata a partire dal 31 marzo 2025, attraverso il registro CBAM, utilizzando il c.d. Authorisation Management Module.

Ciò posto, si ricorda che, al fine di ottenere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, il richiedente dovrà soddisfare i criteri e requisiti previsti dagli artt. 5 e 17 del Regolamento CBAM n. 953/2023, ossia:

  • principale attività economica esercitata nell’Unione;
  • certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
  • autocertificazione da parte del richiedente attestante l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l’anno della domanda, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
  • le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall’autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
  • stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddivisi per tipo di merci, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo;
  • il non aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o della disciplina CBAM e in particolare non aver riportato condanne definitive per reati gravi in relazione all’attività economica esercitata nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione;
  • l’aver dimostrato di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento CBAM, eventualmente attraverso la costituzione di una garanzia se il richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione;
  • l’essere stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda e avere un numero EORI.

Sarà quindi necessario procedere ad un’istruttoria interna finalizzata, in primo luogo, a verificare se il richiedente soddisfi tali criteri e requisiti e, in secondo luogo, a predisporre tutta la documentazione relativa da allegare alla domanda di autorizzazione.

Lo Studio è ovviamente a disposizione dei propri clienti per effettuare tutte le verifiche propedeutiche del caso e assisterli nella predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione.

Share this post