LE SANZIONI ECONOMICHE CONTRO LA RUSSIA

 21° PACCHETTO DI SANZIONI

Il 23 luglio 2026 è stato adottato il 21º pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia. Il pacchetto comprende il Regolamento 1844/2026, che modifica il Regolamento 269/2014, il Regolamento 1846/2026, che modifica il Regolamento 765/2006, e il Regolamento 1848/2026, che modifica il Regolamento 833/2014.

 

A) Il settore energetico

Il Regolamento sospende l’applicazione della procedura di modifica del tetto sul prezzo del petrolio greggio fino al 14 luglio 2027. Durante tale periodo, il Consiglio può decidere di modificare il tetto sul prezzo sulla base di una relazione della Commissione. In assenza di una decisione del Consiglio, il tetto sul prezzo applicabile rimane in vigore fino alla ripresa della procedura di modifica il 15 luglio 2027.

Inoltre, il Regolamento introduce un obbligo di notifica per la vendita o il trasferimento della proprietà di navi cisterna per il gas naturale liquefatto (GNL) (codice NC ex 8901 20) da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’UE verso qualsiasi paese terzo. Tali operazioni devono inoltre prevedere un divieto contrattuale di rivendere la nave o di trasferirne ulteriormente la proprietà a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Russia o per un uso in Russia.

Il Regolamento introduce inoltre un’esenzione temporanea, applicabile fino al 25 luglio 2027 e successivamente rinnovabile per periodi successivi di un anno, per determinati trasferimenti di gas naturale liquefatto (GNL) verso paesi terzi e per gli acquisti connessi a tali trasferimenti effettuati nell’ambito di contratti a lungo termine conclusi prima del 24 febbraio 2022. A decorrere dal 1º gennaio 2027, sarà inoltre vietato prestare servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Russia, nonché a persone giuridiche, entità o organismi la cui proprietà è detenuta per oltre il 50 % o che sono controllati da un cittadino russo o da una persona giuridica, entità o organismo in Russia.

 

B) Il settore finanziario

Il Regolamento estende il divieto di effettuare operazioni aggiungendo ulteriori enti creditizi e finanziari.

Inoltre, viene introdotto un divieto di effettuare operazioni con entità che forniscono servizi per le cripto-attività o con piattaforme che consentono lo scambio o il trasferimento di cripto-attività, stabilite nei paesi terzi elencati nell’allegato LVII.

 

C) Il settore commerciale

Il Regolamento amplia le vigenti restrizioni all’esportazione e all’importazione aggiungendo ulteriori beni e tecnologie ai relativi allegati. Le nuove restrizioni all’esportazione riguardano, tra l’altro, determinate polveri metalliche e leghe, nonché tecnologie quali apparecchiature di disturbo/intercettazione.

Il Regolamento introduce inoltre ulteriori restrizioni all’importazione di determinati beni, tra cui minerali metallici, estendendo l’elenco dei prodotti soggetti al divieto di importazione.

 

D) Tutela giuridica degli operatori dell’UE

Il Regolamento introduce nuove misure volte a rafforzare la tutela giuridica degli operatori dell’UE in relazione ad azioni connesse all’applicazione delle misure restrittive nei confronti della Russia.

Tra queste rientrano la possibilità per gli operatori dell’UE di chiedere il risarcimento dei danni nei confronti di controparti contrattuali non russe dinanzi ai giudici degli Stati membri, la possibilità di ottenere provvedimenti inibitori volti a impedire il riconoscimento o l’esecuzione di determinate decisioni giudiziarie russe in paesi terzi, nonché l’obbligo per gli Stati membri di non riconoscere né eseguire determinate decisioni giudiziarie russe relative alle misure restrittive dell’UE.

 

E) Misure antielusione

Il Regolamento aggiunge 51 entità all’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi associati al complesso militare e industriale della Russia o coinvolti nell’elusione delle misure restrittive dell’UE.

Le nuove iscrizioni comprendono 24 entità stabilite in Russia e 27 entità stabilite in paesi terzi, tra cui Cina (compresa Hong Kong), Türkiye, Kirghizistan, India, Kazakistan ed Emirati Arabi Uniti.

 

F) Estensione delle misure alla Bielorussia

Il Regolamento estende al regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia alcune restrizioni in materia di scambi commerciali e misure volte alla tutela degli operatori dell’UE già applicabili nei confronti della Russia.

Inoltre, estende il divieto per i cittadini bielorussi di detenere la proprietà, esercitare il controllo o ricoprire incarichi negli organi di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro.

Condividi questo articolo