LE SANZIONI ECONOMICHE CONTRO LA RUSSIA

19° PACCHETTO DI SANZIONI

Il 23 ottobre 2025 è stato adottato il pacchetto n. 19 di misure restrittive nei confronti della Russia, il quale comprende il Reg. 2033/2025, che modifica il Reg. 833/2014, nonché il Reg. 2035/2025 e il Reg. 2037/2025 che modificano il Reg. 269/2014.

 

A) Il settore energetico

A partire dal 25 aprile 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire gas naturale liquefatto classificato, se originario della Russia o esportato dalla Russia. Il divieto si applicherà dal 1° gennaio 2027 qualora l’acquisto, l’importazione o il trasferimento avvenga nell’ambito di un contratto di fornitura di gas naturale stipulato prima del 17 giugno 2025.

Inoltre, le nuove misure eliminano le precedenti esenzioni che consentivano l’importazione nell’UE di petrolio e gas provenienti dalle società russe Rosneft e Gazprom Neft.

Il divieto di effettuare operazioni si estende a qualsiasi porto o chiusa situati in paesi terzi diversi dalla Russia, qualora tali infrastrutture siano utilizzate per trasferire veicoli aerei senza equipaggio o missili verso la Russia, eludere il tetto massimo sul prezzo del petrolio tramite pratiche di trasporto marittimo irregolari o ad alto rischio, o aggirare altre misure restrittive.

 

B) Il settore finanziario e le cripto-attività

A partire dal 25 giugno 2024 è vietato il collegamento di entità dell’UE al sistema di messaggistica finanziaria russo SPFS e, dal 25 gennaio 2026, a tutti i sistemi di pagamento russi, incluso il Mir e il sistema di pagamento rapido (SBP).

Sono vietate le operazioni con persone o entità indicate nell’allegato XLIV e le operazioni con entità esterne all’UE che possano compromettere gli obiettivi dei divieti UE, inclusi istituti di credito, soggetti finanziari e servizi legati alle cripto-attività. Le restrizioni si estendono anche a entità speculari o subentranti che replicano attività, marchi, assetto proprietario o infrastruttura tecnica dei soggetti vietati.

Tra i servizi finanziari soggetti a divieto rientrano le cripto-attività, l’emissione di strumenti di pagamento, il convenzionamento di operazioni di pagamento e i servizi di disposizione d’ordine di pagamento, nonché l’emissione di moneta elettronica.

 

C) Il settore commerciale

Per agevolare il disinvestimento e la liquidazione delle attività commerciali, il Regolamento amplia le possibilità per le autorità di autorizzare operazioni su beni, tecnologie e servizi connessi alla Russia.

Fino al 31 dicembre 2026, le autorità possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di beni e tecnologie, se strettamente necessario per il disinvestimento o la liquidazione di attività in Russia.

Inoltre, a partire dal 25 gennaio 2026 entreranno in vigore disposizioni volte a regolamentare le relazioni economiche con alcune zone della Russia, vietando l’acquisizione o l’incremento della proprietà e del controllo di entità residenti in tali aree, nonché la creazione di joint venture, succursali o uffici e la stipula di contratti relativi a beni, servizi e proprietà intellettuale.

 

D) Altre restrizioni su servizi, tecnologie e infrastrutture

Sono previste esenzioni temporanee per l’importazione di alcuni beni destinati esclusivamente all’Ungheria, a condizione che non vengano rivenduti in altri Stati membri o paesi terzi.

Per i beni classificati  al codice NC 2901 10 00 è stata prorogata l’applicazione delle eccezioni per l’esecuzione dei contratti stipulati prima del 24 ottobre 2025, riguardanti beni industriali e tecnologici specifici, con scadenze fino a gennaio o aprile 2026.

Il Regolamento introduce divieti estesi alla fornitura di servizi e software al governo russo e a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, includendo consulenza legale, contabile e amministrativa, ingegneria e costruzioni, pubblicità, informatica, servizi spaziali commerciali, intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni. Sono inoltre vietati i servizi connessi al turismo e la fornitura di software gestionali, industriali e bancari specifici.

Infine, è stabilito un divieto di 5 anni per la vendita, la fornitura o la sottoscrizione di contratti che comportino il trasferimento dei rischi assicurativi relativi a navi o aeromobili precedentemente operati dal governo russo o da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

 

E) Misure di congelamento di fondi e risorse

Il Regolamento aggiorna l’allegato contenente l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, includendo 22 persone e 42 entità soggette al congelamento di fondi e risorse economiche.

Inoltre, la definizione di “controllo” di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo è stata estesa anche agli “organismi”. Tra i criteri che consentono di individuare il controllo rientrano, ad esempio, il potere di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, la possibilità di esercitare un’influenza dominante, la gestione su base unificata e la condivisione delle passività finanziarie.

 

F) Estensione di misure verso la Bielorussia

In linea con le prassi precedenti, il 19° pacchetto sanzionatorio estende anche alla Bielorussia alcune delle disposizioni relative al commercio, alla finanza e ai servizi previste nel regime sanzionatorio verso la Russia.

 

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